Art. 5.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo destinato al finanziamento delle operazioni e delle missioni internazionali autorizzate ai sensi dell'articolo 2, la cui dotazione è stabilita annualmente dalla legge finanziaria.
      2. Il Governo provvede a inviare al Parlamento una relazione semestrale sulle spese sostenute per le operazioni e le missioni internazionali autorizzate ai sensi dell'articolo 2.
      3. Ad esclusione delle operazioni e delle missioni internazionali la cui durata prevista è inferiore a dodici mesi, l'autorizzazione di cui all'articolo 2 è rinnovata annualmente.